E’ un operazione di finanziamento con la quale, mediante il trasferimento dei crediti commerciali dal loro titolare (l’impresa) ad una società specializzata (“factor”), quest’ultima può assumere solo l’incarico della riscossione alla scadenza del credito (“maturity factor”), oppure può unire a tale servizio l’erogazione di un eventuale finanziamento, sia garantendo il buon fine anche in caso di insolvenza del debitore (pro soluto) e sia nel caso della mancanza di tale garanzia (pro solvendo), il tutto a dietro il pagamento di un prezzo per i servizi resi. Il “factoring” presuppone la presenza di tre figure:
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l’impresa creditrice;
- i clienti dell’impresa creditrice;
- una società specializzata che prende il nome di “factor”.
Il “factor” generalmente anticipa fino al 90% dell’importo nominale delle fatture commerciali. I crediti ammessi all’operazione di factoring, generalmente, hanno le seguenti caratteristiche:
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essere rappresentativi di contratti di fornitura non soggetti a vincoli e condizioni;
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esigibili nei 180 gg;
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essere vantati nei confronti di società e non di persone fisiche;
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essere rappresentativi di rapporti in cui vi sia assenza di reciprocità di forniture con il cedente, e/o di collegamento o controllo con il cedente stesso.
L’ operazione di “factoring” comporta per l’impresa un costo che si compone dei seguenti elementi:
I vantaggi attribuibili all’impresa cedente dall’operazione di “factoring” possono essere così sintetizzati:
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possibilità di realizzare economie di gestione con contenimento delle incombenze amministrative connesse alla gestione dei crediti;
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eliminazione, nel caso di “factoring” pro- soluto , del rischio d’insolvenza finanziaria dei propri debitori. In tal caso il rischio di insolvenza viene ceduto al “factor”.
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possibilità di ottenere la pronta monetizzazione dei propri crediti.
L'attività di factoring è disciplinata dalla legge 52 del 1991, relativa all'acquisto dei crediti d'impresa, e dalle norme del codice civile sulla cessione dei crediti, ed è esercitata dalle società di factoring specializzate, in larga parte appartenenti a primari gruppi bancari e industriali, e dalle banche ed è sottoposta alla regolamentazione ed ai controlli previsti dal Testo Unico delle leggi in materia bancaria e finanziaria per le banche e gli intermediari finanziari.